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IL DOVERE DI INFORMARE IL PAZIENTE E' DOVERE CONTRATTUALE, NON PRECONTRATTUALE

Per quel che concerne l'obbligo d'informazione e l'onere della relativa prova basterà qui ricordare che la responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione (Cass. n. 2847/10).

 
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