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ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE: Psicoanalisi e psicoterapeuti

Chi svolge attività di psicoanalisi con colloqui, senza essere iscritto all'albo degli psicologi e all'elenco speciale degli psicoterapeuti, commette il reato di prestazione abusiva della professione di psicologo e psicoterapeuta, punito dall'articolo 348 del Codice penale.

" il metodo "del colloquio" rientra in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione "
Sentenza Corte di Cassazione 14408/2011 depositata il 11 aprile 2011

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