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Danno psichico conseguente a lesione della sessualità (Cass. n. 13547/2009)

Il problema di cui si è occupata la Suprema Corte nella sentenza 13547/2009 è quello si sancire se alla lesione della sessualità segue automaticamente un danno psichico o questo debba essere provato in riferimento all'ipotrsi concreta.
Il fatto storico era il seguente.
Maria, dopo aver subito un intervento di isterectomia, da attribuirsi a colpa medica del personale sanitario operante, citava in giudizio la USL competente per ottenere il risarcimento dei danni.
Il Tribunale riconosceva a Tizia un risarcimento di complessive L. 201.587.300, somma comprensiva di interessi e rivalutazione, in relazione ad un 20% di danno biologico, non liquidandole il danno alla vita sessuale e quello estetico.
Tizia proponeva, quindi, appello chiedendo le venisse riconosciuto non solo il danno alla vita sessuale ed estetico, ma anche il danno psico- neurologico da depressione persistente sorto qualche tempo dopo l'operazione, che negli anni aveva subito un aggravamento e per il quale chiedeva ulteriori accertamenti al giudice di appello
La Usl chiedeva il rigetto dell'impugnazione ed, in via incidentale, chiedeva l'accertarsi l'eventuale miglioramento delle condizioni di Tizia, con conseguente riduzione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.
La Corte d'Appello liquidava la somma di euro 144.000,00 quale danno biologico, respingeva la richiesta di liquidazione del danno alla vita sessuale e di quello estetico, osservando - quanto al danno neuropsicologico - che non vi era la prova di uno stato depressivo persistente conseguente all'intervento operatorio.
Secondo la Corte di Cassazione, il diritto alla sessualità deve essere inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona.
Certamente la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico consequenziale alla lesione, ma nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sé un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa (in questo senso la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008).
In altre parole, la compromissione della sessualità costituisce di per sé un danno anche psichico, che non necessita di ulteriore prova.

 
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