Secondo la legge italiana vi sono solo cinque fattispecie per cui una persona può essere sottoposta ad un trattamento medico contro la propria volontà:
1. In caso di un rischio immediato per la vita della persona senza che vi sia la possibilità di spiegare la situazione o che il paziente sia in grado di comprenderla. In questo caso un rifiuto al trattamento è considerato non efficace (R.D. 19/10/30 n. 1390). Il consenso è presunto perché si ritiene che il dissenso sia dovuto o a un'assenza o a un' impossibilità a comprendere l'informazione ricevuta. Vale tuttavia la pena di notare che, perché sia lecito, il trattamento deve essere: i) proporzionale al rischio; ii) assolutamente improcrastinabile da un punto di vista medico. In assenza di questi due criteri, o anche di uno solo di essi, il medico che non rispetti la volontà del malato è perseguibile per lesioni procurate.
2. Vaccinazioni obbligatorie (L. 1/3/ 1963 n.292);
3. Malattie sessualmente trasmissibili, tubercolosi e lebbra (l.26/7/1956 n. 897);
4. Tossico dipendenza (legge n.126, 26/06/1990). Tuttavia è il caso di notare che in conseguenza del referendum popolare dell' Aprile 1993, sono abolite le sanzioni penali per i tossicodipendenti che si rifiutino di sottomettersi ad un trattamento curativo.
5. Malattie mentali (art. 33, L. 13/5/78, n.180). Il legislatore, pur affermando il principio che il malato mentale non può essere sottoposto a trattamento contro la propria volontà, ammette la possibilità, sotto particolari garanzie di legge e come evento straordinario, di trattamenti sanitari obbligatori.
Quello che vale, a mio avviso, forse la pena di segnalare nella legislazione italiana - da un punto di vista etico - è che la legge non si rifà ad ipotetici criteri di pericolosità del malato di mente, ma solo all' interesse terapeutico che egli può trarre dal trattamento forzato.
Quindi il TSO o il trattamento terapeutico potrà essere praticato in assenza di consenso solo nell'interesse del paziente e non per contenerne pulsioni criminali.

