Non sussistono i presupposti della fattispecie di cui all'art. 579 c.p. nel caso in cui la particolare patologia psichica da cui è affetto il soggetto passivo sia tale da incidere sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica. Ne consegue che, in mancanza di elementi di prova univoci della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, deve essere data la prevalenza al diritto alla vita indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e volere del soggetto interessato e della percezione che altri possono avere della qualità della vita stessa.
Sentenza n. 13410 del 14 febbraio 2008 - depositata il 28 marzo 2008

