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Cassazione. Lo psichiatra risponde per il paziente omicida, la legge Basaglia non vale

La sentenza di cassazione afferma che la legge Basaglia è ben lontana dall'avere equiparato la soppressione dei manicomi alla fine della malattia mentale e che il medico ha l'obbligo del controllo sociale dovendo trattare i pazienti psichiatrici come soggetti pericolosi per se e per gli altri". Rischia una pesante condanna penale lo psichiatra che riduce il trattamento farmacologico di un paziente senza valutarne con attenzione le conseguenze. Che, nel caso esaminato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10795 del 2008, furono estreme. Nel maggio 2000, infatti, un paziente psicotico, ricoverato all'interno di una comunità terapeutica, aggredì con un coltello un operatore che prestava servizio nella struttura uccidendolo. Nel corso del procedimento di merito, conclusosi in primo grado con una condanna dopo rito abbreviato e confermata dalla Corte d'appello, venne accertato che il medico, che svolgeva la sua attività all'interno della stessa comunità, aveva trascurato di verificare i sintomi di aggressività espressi dal paziente. Così aveva prima ridotto e poi sospeso la somministrazione di una terapia farmacologica, in maniera tale da renderla non idonea a contenere la pericolosità del ricoverato. Al medico veniva poi imputato anche di non avere provveduto al trattamento sanitario obbligatorio pur essendo in presenza di sintomi che lo avrebbero ampiamente giustificato. Ma proprio nell'ambito del riconoscimento della colpa, lo psichiatra aveva negato che potesse essergli ricondotta una posizione di garanzia nei confronti delle azioni del paziente. La Corte sottolinea, invece, come in tema di responsabilità medica una posizione di garanzia si può instaurare solo con una relazione terapeutica tra paziente medico e professionista «Questa relazione - spiega la Corte - si può instaurare su base contrattuale, come avviene nel caso di paziente che si affidi a medico di fiducia, ma anche in base alla normativa pubblicistica di tutela della salute come avviene nel caso di ricovero ospedaliero o in strutture protette; casi nei quali per il medico, indipendentemente dal consenso del paziente, sorge un obbligo giuridico di impedire l'evento» . Si tratta di una posizione di garanzia che si concretizza in un obbligo di protezione che impone di preservare il bene tutelato da tutti i rischi che possono compromettere l'integrità: tipici questo senso, mette in evidenza la Cassazione, i vincoli che gravano sui genitori o, appunto, sui medici. E' certo così che lo psichiatra, nel caso in questione, vestiva un ruolo di garanzia a tutela della salute psichica del paziente; ruolo assunto a causa del vincolo contrattuale con la comunità terapeutica oppure in conseguenza della relazione avviata con il paziente. Avere ridotto e poi sospeso la somministrazione del trattamento farmacologico, in un quadro generale che già segnalava l'esistenza di una pluralità di episodi violenti commessi dal paziente, non può che corroborare la tesi accusatoria anche perché è vero, rilancia la sentenza, che non è in discussione la libertà delle scelte terapeutiche del medico indirizzate al miglioramento della salute del paziente, anche con la riduzione degli effetti collaterali della somministrazione dei farmaci. Ma appare quasi superfluo alla Corte ricordare la gradualità con cui deve essere praticata la modifica della terapia. Tanto più in un settore come quello delle patologie della mente, dove può essere lo stesso malato psichico a non riconoscere le sue condizioni. Quanto al trattamento sanitario obbligatorio, poi, la sentenza, dopo avere riconosciuto i meriti della legge Basaglia che ha restituito dignità ai malati psichici, ricorda che la stessa legge è poi ben lontana dall'avere equiparato la soppressione dei manicomi alla fine della malattia mentale. Resta sempre la strada del Tso, nel rispetto però della dignità e dei diritti civili della persona. E, tra le condizioni che giustificano il Trattamento c'è il rifiuto delle cure da parte dell'interessato. Elemento che non si era però verificato e che ha parzialmente alleggerito la posizione del medico. (Il Sole 24 Ore del 07/04/08)

 
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