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Cassazione: responsabilità medico ha natura contrattuale. Professionista deve dimostrare consenso informato

La responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale e non precontrattuale pertanto, a fronte dell'allegazione da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione. La Corte ha spiegato che tale responsabilità sussite anche laddove il medico si limiti alla diagnosi e all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato.

Responsabilità medica: l'impianto di protesi dentaria è un intervento di routine. Dentista risponde anche per colpa lieve

L'impianto di una protesi dentaria va considerato intervento di routine e come tale il professionista che l'esegue risponde anche per colpa lieve e non soltanto per dolo o colpa grave.

Cassazione: il chirurgo è responsabile anche dell'intervento chirurgico perfetto se non c'è consenso informato

In tema di consenso informato nell'ambito di attività medico-chirurgica, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.

L'OSPEDALE NON DEVE RISARCIRE LA PAZIENTE SE LA MALATTIA È CAUSATA DA UNA COMPLICANZA INEVITABILE

Cassazione, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12274

(Pres. Filadoro – Rel. Barreca)

Svolgimento del processo

1.- La signora F.B. chiese al Tribunale di Milano il risarcimento dei danni che assumeva di avere sofferto in conseguenza della responsabilità dei sanitari che l'avevano avuta in cura presso l'Ospedale "Vittore Buzzi" di (omissis), dove era stata ricoverata in stato di gravidanza a termine.

AGGREDITA DA UN CANE RANDAGIO: IL COMUNE DEVE RISARCIRE I DANNI

Se un cane randagio aggredisce un passante può essere condannato il Comune, perché sussiste la violazione del generale principio del neminem laedere.

Cassazione Sez. III, 23 agosto 2011, n. 17528

(Pres. Morelli)

Svolgimento del processo

IL DOVERE DI INFORMARE IL PAZIENTE E' DOVERE CONTRATTUALE, NON PRECONTRATTUALE

Per quel che concerne l'obbligo d'informazione e l'onere della relativa prova basterà qui ricordare che la responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazi

Medico deve informare la paziente della possibilità di interrompere gravidanza se ci sono malformazioni

Con la sentenza n. 15386, depositata il 13 luglio 2011, la Corte di cassazione ha stabilito, che il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l'obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere a un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio da parte di quest'ultima del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE: Psicoanalisi e psicoterapeuti

Chi svolge attività di psicoanalisi con colloqui, senza essere iscritto all'albo degli psicologi e all'elenco speciale degli psicoterapeuti, commette il reato di prestazione abusiva della professione di psicologo e psicoterapeuta, punito dall'articolo 348 del Codice penale.

Il nesso di causalità in ambito civile in materia di responsabilità del medico per omissione di cure

La Corte di cassazione con sentenza 16 ottobre 2007, n. 21619
ha stabilito che il nesso di causalità in sede civile è ben diverso da quello richiesto dalla fattispecie penale.
In particolare, nell’accertamento del nesso causale civile, è possibile accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale: la causalità civile obbedisce alla logica del "più probabile che non".

Onere del medico di provare l'insussistenza di propria colpa - Accertamento dell'esistenza di complicanze intraoperatorie

In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.

 
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