La responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale e non precontrattuale pertanto, a fronte dell'allegazione da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione. La Corte ha spiegato che tale responsabilità sussite anche laddove il medico si limiti alla diagnosi e all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato.

