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avvertenza

Questo non è un sito di antipsichiatria, e nemmeno un sito di filo psichiatria o favorevole alla psichiatrizzazione. Molto modestamente, questo spazio verrà utilizzato per diffondere la conoscenza dei diritti della persona, sia essa paziente (e familiari), sia essa operatore delle varie articolazioni dei servizi psichiatrici territoriali. Si riporteranno sentenze e le si commenteranno sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo dell'impatto che le stesse potranno avere nei confronti dei soggetti coinvolti nella "galassia psichiatrica".

Lo psichiatra è titolare di posizione di garanzia anche se il ricovero è volontario

Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l'obbligo - quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie - di apprestare specifiche cautele.

Agire senza consenso configura atto doloso?

Un paziente affetto da elevata miopia ad entrambi gli occhi ed astigmatismo si affidava al medico che, dopo aver effettuato una normale visita oculistica, suggeriva l'opportunità di un intervento correttivo, definito routinario. L'uomo asseriva anche che, tanto durante la visita, quanto prima dell'intervento, non veniva fornita alcuna informativa in relazione alla prospettata attività, lasciandosi intendere che sarebbe stata eseguita la tipologia "lasik" che il paziente già conosceva.

Danno psichico conseguente a lesione della sessualità (Cass. n. 13547/2009)

Il problema di cui si è occupata la Suprema Corte nella sentenza 13547/2009 è quello si sancire se alla lesione della sessualità segue automaticamente un danno psichico o questo debba essere provato in riferimento all'ipotrsi concreta.
Il fatto storico era il seguente.
Maria, dopo aver subito un intervento di isterectomia, da attribuirsi a colpa medica del personale sanitario operante, citava in giudizio la USL competente per ottenere il risarcimento dei danni.

Il principio di autodeterminazione al trattamento sanitario

Nell’ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall’art. 32 della nostra Costituzione secondo il quale “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".

Consenso informato in psichiatria

Secondo la legge italiana vi sono solo cinque fattispecie per cui una persona può essere sottoposta ad un trattamento medico contro la propria volontà:

Privacy: maggiori tutele per i malati mentali

Il Garante per la protezione dei dati personali (Comunicato n. 324/2009) ha reso noto di aver dato via libera allo schema di Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociale che istituisce il Sistema informativo per la salute mentale (Sism).

Il dovere della psichiatria di proteggere i pazienti e la collettività nei paesi anglosassoni e Italia

Fin dove si estende il dovere di cura di uno psichiatra verso il proprio paziente?

Cassazione: Il medico non ha il diritto di curare ma solo una facoltà dietro consenso informato

Al medico non e' possibile riconoscere un diritto generale a curare. E' quanto afferma a chiare note la Corte di Cassazione spiegando che se si prescindesse da questa considerazione "non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato, che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza".

Cassazione: lesioni gravissime al neonato? I genitori hanno diritto al danno morale iure proprio

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 469/2009) ha stabilito che in caso di lesioni gravissime al neonato, i genitori hanno diritto al danno morale iure proprio.

 
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